Oggi a Genova 

La Polizia locale identifica e denuncia l’investitore della 18enne in piazza Vittorio Veneto. Era ubriaco

Le immagini delle telecamere hanno ripreso tutta la scena e l’auto, una Ford Ka grigia che si allontanava in direzione ponente. Le indagini del reparto Sicurezza Stradale hanno condotto gli agenti a Campomorone, dove hanno trovato il veicolo

Stamattina il guidatore di un’auto ha investito una ragazza ed è fuggito. La diciottenne, che attraversava fuori dalle strisce, è stata soccorsa prima da alcuni passanti, poi dai soccorsi sanitari inviati dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice azzurro.

Subito sono scattate le ricerche dell’auto e del guidatore. Grazie alle immagini delle telecamere sono stati individuati marca, modello e colore del veicolo: una Ford Ka grigia. La targa, però, non risultava completamente visibile ed stato necessario ricostruire incrociando i dati ottenuti nell’osservazione dei mercati con le banche dati. Il lavoro di indagine ha portato a un veicolo proprietà di un’anziana signora di Campomorone.

Gli agenti si sono recati sul posto e hanno trovato la macchina con danni compatibili all’investimento avvenuto. Il figlio dell’intestataria ha ammesso di essere stato lui alla guida. Sottoposto al test dell’alcol, nonostante fosse passata qualche ora dall’investimento, è risultato con una concentrazione di alcol nel sangue tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La legge, il codice della strada, prevede on questi casi un’ammenda da 800 a 3200 euro, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno, arresto fino a 6 mesi, ma le conseguenze sono più pesanti se in quelle condizioni il guidatore ha provocato un incidente.

È stato denunciato anche per i comma 6 e 7 dell’articolo 189 del codice della strada, che tratta dell’omissione di soccorso.

Comma 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed e` possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Comma 7 Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, e` punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Il comma 1 recita: L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

In copertina: foto di repertorio


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